Commenti: 0
Assegno per congedo matrimoniale, le istruzioni dell’Inps per la domanda
Pixabay

L’Inps ha comunicato tutti i dettagli per richiedere l’assegno per congedo matrimoniale. Scopriamo a chi spetta e come effettuare la domanda.

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale erogata dall’Inps che spetta ad alcune tipologie di lavoratori in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, o unione civile da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

A chi spetta l’assegno per congedo matrimoniale?

L’assegno per congedo matrimoniale è destinato a entrambi i coniugi o parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. Nel dettaglio, il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta ai richiedenti che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

L’assegno per congedo matrimoniale non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso. Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

Come funziona

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi). L’Inps lo eroga direttamente ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

L’assegno per congedo matrimoniale non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.

In caso di richiesta di assegno per congedo matrimoniale successiva all’evento e per periodi in cui è stata già erogata indennità di malattia, maternità o infortunio, sarà riconosciuto un importo dell’Assegno pari al totale spettante a cui viene sottratto l’importo già erogato a copertura degli eventi indicati.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Domanda assegno per congedo matrimoniale

I lavoratori disoccupati, richiamati alle armi, marittimi di bassa forza e i lavoratori con sospensione del lavoro devono presentare domanda direttamente all’Inps entro un anno dalla data di matrimonio/unione civile.

A decorrere dal 23 maggio 2022 è disponibile il nuovo servizio di presentazione delle domande di Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps. Tutte le domande per il riconoscimento della prestazione, da questa data, dovranno essere quindi inoltrate attraverso il servizio online sul sito Inps.

All’interno del servizio sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione domande: lista delle domande di Assegno per congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per presentare la domanda è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
  • contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Gli aventi diritto alla prestazione, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere l’Assegno per il congedo matrimoniale, devono presentare anche le dichiarazioni relative a:

  • aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
  • di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'INAIL alla data del matrimonio.

L’Inps effettua il pagamento tramite bonifico presso l’ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la relativa documentazione.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità