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L’Inps mette a disposizione dei pensionati uno strumento per chiarire ogni tipo di dubbio sul rateo in pagamento ogni mese. Il cedolino della pensione è disponibile anche per la mensilità di novembre 2024. Scopriamo, nello specifico, da quando è visibile online e come è possibile consultarlo (con Spid, ma non solo). Scopriamo quello che c’è da sapere riguardo alle trattenute fiscali e al rimborso 730.

Come consultare il cedolino della pensione

Il cedolino Inps della pensione di novembre 2024 è online sul sito dell’Istituto e consultabile dai pensionati, in modo da poter comprendere le ragioni per cui l’importo può variare di mese in mese.

Si può consultare il cedolino della pensione di novembre 2024 con Spid. Come? Dal menu della pagina iniziale del portale Inps, basta cliccare su "Tutti i servizi" per accedere, con codice fiscale e PIN o credenziali SPID, al servizio Cedolino pensione e servizi collegati, che consente di consultare i cedolini mensili della pensione e verificare l’importo lordo percepito oltre alle voci che lo compongono.

Pagamento delle pensioni di novembre 2024

Il pagamento delle pensioni, di consuetudine, è previsto sempre il primo giorno bancabile del mese, eccetto nel caso di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.

Nel dettaglio, per le pensioni di novembre 2024, il pagamento avverrà con valuta 2 novembre nel caso di pagamento presso Poste italiane e con valuta 4 novembre nel caso di pagamento presso gli Istituti bancari.

Il pagamento della pensione in contanti è previsto solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti; se l’importo spettante al beneficiario supera tale limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito dell’Istituto utilizzando lo strumento “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

Trattenute fiscali

Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso dell’anno di imposta (Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo), sulla base dell’ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps.

Mentre nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Inps ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Se i ratei di pensione di gennaio e febbraio 2024 risultano insufficienti per il recupero totale, le trattenute proseguono sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito d’imposta. Nel caso dei pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di novembre, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. L’Inps ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono trattenute fiscali:

  • le prestazioni di invalidità civile;
  • le pensioni o gli assegni sociali;
  • le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Conguagli 730

Anche a novembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che hanno scelto l’Inps come sostituto di imposta e i cui flussi sono pervenuti all’Istituto dall’Agenzia delle Entrate, secondo le previste.

Sul rateo di pensione di novembre si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre e che, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno 2024, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di novembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono trattenute fiscali:

  • le prestazioni di invalidità civile;
  • le pensioni o gli assegni sociali;
  • le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

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