Dopo la pausa estiva riprendono gli adempimenti fiscali. Lunedì 22 agosto i contribuenti devono tornare ad effettuare i versamenti. Ecco quali sono le scadenze.
Come ricordato da FiscoOggi, i versamenti di più diffuso interesse da effettuare entro il 22 sono:
- passaggio in cassa per i contribuenti interessati dagli studi settore, cioè che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti che esercitano attività sottoposte agli stessi, che hanno saltato la scadenza del 6 luglio, per il versamento, in un’unica soluzione o della prima rata, delle imposte risultanti dalla dichiarazioni Unico e Irap 2016, avvalendosi della facoltà di rinviare di trenta giorni il pagamento, con una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Invece, per i titolari di partitiva Iva che hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la prima quota entro il 6 luglio, si tratta della terza rata (con interessi dello 0,44%). Se invece hanno “approfittato” dei trenta giorni a disposizione, con l’aggiunta dello 0,40%, passando in cassa entro il 18 luglio (il 16, scadenza naturale, era sabato), devono ora versare la seconda rata (gli interessi sono dello 0,31%).
Scadenza, infine, anche per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano a soggetti interessati dagli studi di settore: se, avendo scelto il pagamento rateale, hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno, devono ora pagare la terza rata (interessi dello 0,49%); qualora, invece, si siano avvalsi della facoltà di versare nei trenta giorni successivi al termine previsto (quindi, entro il 18 luglio), devono pagare la seconda rata (interessi dello 0,13%)
- versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati a partire dal 1° luglio 2016. In caso di registrazione telematica, il tributo è versato contestualmente all’operazione. La scadenza non interessa le stipule per le quali si è optato a favore della “cedolare secca”;
- termine valido anche per il ravvedimento “breve”, ossia per rimediare, entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria (in questo caso, il 18 luglio), ai mancati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute, aggiungendo al tributo gli interessi e la sanzione ridotta a un decimo del minimo;
- alert anche per i contribuenti Iva, che devono al Fisco la sesta rata dell’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015. Al tributo va aggiunto, a titolo d’interessi, lo 0,33% mensile. In scadenza, anche il pagamento dell’Iva di luglio, per i “mensili”, e di quella relativa al periodo aprile-giugno, per i “trimestrali”.



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