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Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 6 aprile la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. La comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e registrate, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute tra cui le bollette doganali, spetta a tutti i soggetti passivi Iva.

Sono esonerati dall’invio del nuovo spesometro:

  • le amministrazioni pubbliche in relazione ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • gli agricoltori in regime di esonero per aver realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli od ittici (art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972), a condizione che la loro attività sia ubicata nei territori montani (art. 9, D.P.R. n. 601/1973);
  • i soggetti in regime forfetario e quelli nei regimi dei minimi;
  • i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 3, DLgs. n. 127/2015).

I dati da comunicare sono:

  • partita Iva (nei rapporti B2B) o Codice Fiscale (nei rapporti B2C);
  • data e numero della fattura (per le fatture emesse si fa riferimento alla data relativa al periodo in considerazione; per quelle ricevute, alla data di registrazione);
  • tipologia dell’operazione;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • imposta;
  • bollette doganali attive e passive senza indicazione del Paese extra Ue.

Per quanto riguarda le fatture di importo non superiore ad euro 300 (Iva compresa), è intervenuto il provvedimento 5 febbraio 2018, n. 29190 che ha concesso la possibilità di trasmettere il documento riepilogativo (come predisposto ai fini della loro annotazione nei registri Iva) che deve contenere, tanto per le fatture emesse, quanto per quelle ricevute e registrate, i seguenti dati:

  • numero e data per le fatture emesse, numero e data di registrazione per quelle ricevute;
  • partita Iva (nei rapporti B2B);
  • base imponibile;
  • aliquota applicata e l’imposta ovvero se l’operazione non prevede imposta la tipologia dell’operazione.
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