La Corte di giustizia europea ha stabilito che la soglia di punibilità dei reati Iva fissata a 250.000 euro da una normativa italiana non è contraria al diritto dell’Unione. Promosso, dunque, il limite di rilevanza penale per l’omesso versamento dell’Iva.
Come evidenziato da un articolo del Sole 24 Ore, con la sentenza depositata ieri nella causa 574 C-574/15, i giudici europei hanno sottolineato che, sebbene le sanzioni che gli Stati membri approvano per contrastare le violazioni in materia di Iva rientrino nella loro autonomia procedurale e istituzionale, quest’ultima è tuttavia limitata, oltre che dal principio di proporzionalità, da un lato, dal principio di equivalenza, che implica che tali sanzioni siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e lesive degli interessi finanziari nazionali e, dall’altro, dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuative.
Secondo quanto precisato dalla sentenza, la legislazione italiana prevede, per l’omesso versamento dell’Iva (sotto i 250.000 euro), una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, che sono previsti degli interessi di mora da versare all’amministrazione fiscale, che il contribuente può beneficiare di una riduzione della sanzione in funzione del momento in cui regolarizza la propria situazione: tutti elementi che portano a ritenere che il principio di effettività appare rispettato. Conclusione valida anche se le sanzioni sono inflitte soltanto alla persona giuridica (società) e non ai suoi amministratori o dirigenti.
In merito al principio di equivalenza, la Corte ha osservato che il reato di omesso versamento Iva (reato lesivo degli interessi dell’Unione) non è paragonabile all’omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (reato lesivo degli interessi dell’Italia). Il sostituto d’imposta, infatti, può rilasciare a favore del contribuente una certificazione di avvenuto pagamento dell’imposta alla fonte, consentendogli di farla valere davanti all’amministrazione fiscale. Il contribuente è liberato dall’obbligo di pagamento anche se la certificazione non risponde al vero. In queste condizioni, è evidente ai giudici che l’omesso versamento dell’imposta sui redditi, reato commesso dal sostituto d’imposta, è più difficile da accertare rispetto all’omesso versamento dell’Iva, reato commesso direttamente dal contribuente.
Pertanto, il principio di equivalenza non è di ostacolo a una normativa, come quella italiana, che fissa soglie di punibilità diverse per l’omesso versamento Iva (250.000 euro) e per l’omesso versamento delle ritenute (150.000 euro). I giudici hanno considerato superata l’altra questione posta, a sua volta centrata sulla legittimità dell’estinzione del procedimento penale in caso di pagamento tardivo, sanzioni comprese.



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