Omesso versamento Iva, novità sulle sanzioni

La Corte di giustizia europea ha stabilito che la soglia di punibilità dei reati Iva fissata a 250.000 euro da una normativa italiana non è contraria al diritto dellUnione. Promosso, dunque, il limite di rilevanza penale per lomesso versamento dellIva.

Come evidenziato da un articolo del Sole 24 Ore, con la sentenza depositata ieri nella causa 574 C-574/15, i giudici europei hanno sottolineato che, sebbene le sanzioni che gli Stati membri approvano per contrastare le violazioni in materia di Iva rientrino nella loro autonomia procedurale e istituzionale, questultima è tuttavia limitata, oltre che dal principio di proporzionalità, da un lato, dal principio di equivalenza, che implica che tali sanzioni siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e lesive degli interessi finanziari nazionali e, dallaltro, dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuative.

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Secondo quanto precisato dalla sentenza, la legislazione italiana prevede, per lomesso versamento dellIva (sotto i 250.000 euro), una sanzione amministrativa pari al 30% dellimposta dovuta, che sono previsti degli interessi di mora da versare allamministrazione fiscale, che il contribuente può beneficiare di una riduzione della sanzione in funzione del momento in cui regolarizza la propria situazione: tutti elementi che portano a ritenere che il principio di effettività appare rispettato. Conclusione valida anche se le sanzioni sono inflitte soltanto alla persona giuridica (società) e non ai suoi amministratori o dirigenti.

In merito al principio di equivalenza, la Corte ha osservato che il reato di omesso versamento Iva (reato lesivo degli interessi dellUnione) non è paragonabile allomesso versamento delle ritenute da parte del sostituto dimposta (reato lesivo degli interessi dellItalia). Il sostituto dimposta, infatti, può rilasciare a favore del contribuente una certificazione di avvenuto pagamento dellimposta alla fonte, consentendogli di farla valere davanti allamministrazione fiscale. Il contribuente è liberato dallobbligo di pagamento anche se la certificazione non risponde al vero. In queste condizioni, è evidente ai giudici che lomesso versamento dellimposta sui redditi, reato commesso dal sostituto dimposta, è più difficile da accertare rispetto allomesso versamento dellIva, reato commesso direttamente dal contribuente.

Pertanto, il principio di equivalenza non è di ostacolo a una normativa, come quella italiana, che fissa soglie di punibilità diverse per lomesso versamento Iva (250.000 euro) e per lomesso versamento delle ritenute (150.000 euro). I giudici hanno considerato superata laltra questione posta, a sua volta centrata sulla legittimità dellestinzione del procedimento penale in caso di pagamento tardivo, sanzioni comprese.

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