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Il nominativo indicato nella scheda informativa per l’Enea non coincide con l'intestatario del bonifico di pagamento. A volte può capitare e gli esperti di Fisco Oggi hanno chiarito la procedura corretta da seguire e a chi spetta la detrazione.

I soggetti che possono fruire della detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea. Se il nominativo riportato nella scheda informativa non è lo stesso dell’intestazione del bonifico (o della fattura), la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.

Per questo i documenti di spesa devono essere appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento. Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio. Non è possibile, infatti, modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 306).

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