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Chi effettua una ristrutturazione ha diritto alla detrazione Iva anche se l’immobile appartiene ad una terza parte. Lo ha affermato la Cassazione, precisando che deve esserci un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività professionale o di impresa.

Nel caso preso in esame, sul quale la Cassazione si è espressa con la sentenza 11533/2018, un’impresa aveva ristrutturato un immobile che, al momento dei lavori, era classificato in categoria catastale A/2 abitativa ed era di proprietà di un’altra società. Al termine dei lavori, però, il fabbricato aveva ottenuto il cambio di destinazione d’uso con categoria catastale D/2.

Dopo aver ottenuto la detrazione Iva, l’impresa si era vista revocare l’agevolazione dopo alcuni accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Così la Cassazione è intervenuta spiegando che il presupposto per ottenere la detrazione è la strumentalità del bene, quindi è necessario verificare se l’immobile venga utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Nel caso in esame, i giudici non hanno dato peso al fatto che, al momento dei lavori, l’immobile fosse censito nella categoria catastale A/2 e avesse quindi destinazione abitativa. Perché la strumentalità è stata accertata dal successivo passaggio in categoria D/2.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la detrazione c’è chi fa risultare che l’immobile sia strumentale allo svolgimento dell’attività. Un esempio è il professionista che vuole ristrutturare la propria abitazione, ma che la affitta all’associazione professionale di cui fa parte per poter ottenere la detrazione Iva.

Ma la Cassazione ha affermato che: “Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”.

Sempre secondo la Cassazione, il nesso di strumentalità non c’è solo quando l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non inizia per motivi imputabili al professionista o all’impresa. Per queste ragioni la detrazione Iva è stata confermata.

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