Hai venduto la tua prima casa, ed entro un anno hai acquistato un altro immobile usufruendo delle stesse agevolazioni? Se hai maturato un credito d’imposta non hai diritto a rimborsi, ma puoi portarlo a diminuzione dell’Irpef.
Lo chiariscono le istruzioni al Modello Redditi PF 2018, in particolare con riferimento alla compilazione del quadro CR, citando la Circolare 18/e/2013 dell’Agenzia delle Entrate e il comma 2 dell’art.7 della legge 448/1998. Se il riacquisto dell’immobile prima casa è avvenuto, ad esempio, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018 (data in cui occorre presentare la dichiarazione di acquisto), il credito d’imposta eventualmente maturato può essere portato in diminuzione dell’Irpef. Ciò vale per le persone fisiche. Se poi l’utilizzo sarà parziale, il contribuente potrà usarlo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione.
Come si determina il credito d’imposta eventualmente spettante? Stando alle norme citate, lo si calcola con riferimento all’ammontare dell’imposta di registro e dell’Iva versate per l’acquisto del primo immobile, purché non siano superiori a quelle versate per il secondo acquisto. E sempre a patto che il secondo acquisto avvenga entro un anno dalla vendita dell’immobile precedente, o comunque se la vendita rispetta i requisiti per le agevolazioni “prima casa”.
In questo caso, va compilato il rigo CR per far valere il proprio credito d’imposta che, lo ricordiamo, dovrà essere pari all’imposta di registro o Iva del primo acquisto e non potrà superare l’imposta di registro o Iva del secondo acquisto. Non va compilato però se il credito è stato già portato in diminuzione delle imposte di registro e d’atto, o di eventuali imposte di successione o donazione.
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