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Il Notariato ha fornito chiarimenti sulla normativa fiscale e la qualificazione urbanistica dei terreni per l’applicazione delle imposte indirette, evidenziando anche le differenze tra i terreni edificabili e i terreni agricoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La qualificazione di un terreno come “suscettibile di utilizzazione edificatoria” non dipende dalle qualità naturali del terreno come la posizione. Al contrario, l’edificabilità viene attribuita tramite un’attività amministrativa che conforma nel concreto il diritto di proprietà del suolo, tenendo conto dei molteplici interessi pubblici e privati, connessi all’assetto del territorio e alla sua trasformazione.

La normativa urbanistica impone vincoli, che quindi possono anche sancire l’inedificabilità, stabilendo come e quando poter costruire su un fondo. Questo, inevitabilmente, può comportare delle conseguenze anche sul valore dei terreni e sulla loro tassazione.

La normativa fiscale, infatti, prevede trattamenti tributari differenti in base alla destinazione urbanistica dei terreni. La distinzione tra terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria” o “agricolo” ha grande rilevanza nell’applicazione delle imposte dirette e indirette.

Il Notariato ha precisato anche che, in base alla normativa, ai fini fiscali “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Viene inoltre specificato che “l’aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità; comporta soltanto l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli”.

Pertanto, la valutazione di un terreno agricolo è diversa da quella di un terreno concretamente edificabile. Ma è diversa anche da quella di un terreno in attesa del compimento dell’iter burocratico previsto dalla normativa al fine di procedere all’edificazione.

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