Il prossimo 25 ottobre scade il termine ultimo per l’invio del 730 integrativo 2018. In questo modo è possibile, tramite la presentazione al Caf o a un professionista abilitato, correggere la dichiarazione a proprio favore.
Il 730 integrativo può essere presentato solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Nel dettaglio, il 730 integrativo 2018 è un apposito modulo che deve essere utilizzato per indicare elementi che ai fini dichiarativi potrebbero causare una variazione di imposta e che il contribuente non ha inserito nella prima dichiarazione. Lo si utilizza nel caso in cui il contribuente commetta qualche errore nella compilazione del modello.
Ci sono diverse tipologie di 730 integrativi:
il modello 730 integrativo a favore deve essere compilato quando si sono verificati errori od omissioni nella prima dichiarazione che potrebbero comportare un’imposta più alta da pagare;
il 730 integrativo per conguaglio serve per inserire i dati che danno diritto a maggiore credito/minore debito o a imposta senza (il conguaglio verrà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre);
il modello 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta riguarda le modifiche inerenti ai soli dati del sostituto d’imposta (questo modello può essere utilizzato per il conguaglio che verrà poi effettuato, a notifica avvenuta, nella prima mensilità utile);
il 730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta deve essere utilizzato per errori o omissioni la cui correzione dà diritto a un maggiore rimborso o a un minore debito, cioè un’imposta pari a quella derivante dalla prima dichiarazione, ma il risultato contabile non è stato conguagliato dal sostituto d’imposta perché non identificato nella modalità corretta nel modello originario (questo modello di 730 integrativo può essere utilizzato per il conguaglio che verrà effettuato nella prima mensilità utile).
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