Evitare le sanzioni per non aver dichiarato la casa di lusso, perché si tratta dell’abitazione principale. Una sentenza della cassazione si pronuncia a favore di un contribuente, facendo valere le norme retroattive più favorevoli.
La vicenda ha coinvolto un proprietario di casa ricorso in Cassazione per aver usufruito di agevolazioni prima casa per l’acquisto di un’abitazione che superava i 240 mq anche considerata la loggia, e per questo poteva essere accatastata come abitazione di lusso.
Con la sentenza n. 26423 del 19 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha deciso tuttavia che la persona in questione non dovesse pagare le sanzioni previste perché le caratteristiche intrinseche dell’immobile - che ne rendono comunque doverosa l’iscrizione al catasto come abitazione di lusso – erano tali da far valere la norma retroattiva più favorevole al proprietario.
L’esclusione dalle sanzioni è stata rilevata d’ufficio dal giudice il quale ha deciso che il ricorrente non fosse tenuto a pagare le sanzioni dovute grazie alle nuove leggi secondo le quali i criteri che definiscono l’immobile come “di lusso”, stabiliti dal DM del 2 agosto 1969, sono passibili di contenzioso dati gli elevati tecnicismi, e quindi superabili.
Con questa sentenza, quindi, la mancanza di un comportamento obbligatorio (la dichiarazione di un’abitazione come di lusso) è rimasta in essere, ma non così la sua sanzione, che il giudice ha sospeso.
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