Le somme versate per ravvedimento operoso, anche se non dovute per iscrizione provvisoria, si possono escludere dall'importo per la definizione agevolata delle liti pendenti?
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 141 del 2019, ha chiarito chi ha versato delle somme per il ravvedimento operoso, anche se non sono dovute per iscrizione provvisoria, può escluderle dal calcolo dell’importo lordo da pagare per la definizione agevolata delle liti pendenti.
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso specifico di una società che ha beneficiato del bonus ricerca scientifica pur non avendone diritto. La società, quindi, ha sanato le violazioni tramite ravvedimento operoso con il versamento del credito, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un quinto.
Nello stesso giorno dal Fisco è arrivata la notifica dell’atto di recupero delle somme. E proprio per questa coincidenza di date, l’Agenzia delle Entrate ha definito inefficace il ravvedimento. Il tentativo di mettersi in regola, dunque, non ha avuto gli effetti sperati, per risolvere la questione la società ha intenzione di accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti.
La società sottolinea che, anche se per altro titolo e non in pendenza di giudizio, ha comunque versato tutta l’imposta richiesta con l’atto di recupero, oltre agli interessi e alle sanzioni in misura ridotta.
Da qui nasce il dubbio, è possibile compensare parte delle somme versate per il ravvedimento operoso con quelle dovute per l’adesione alla definizione agevolata?
Con la risposta all’interpello numero 141 del 2019, l’Agenzia delle Entrate accorda questa possibilità e conferma che gli importi versati possono essere esclusi dal calcolo della somma totale da pagare per sanare la lite pendente.
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