Commenti: 0
Cosa cambia dal 1° luglio per la fattura elettronica
Cosa cambia dal 1° luglio 2019 per la fattura elettronica GTRES

Con il 1° luglio 2019 cambiano le cose sul fronte della fattura elettronica. Nel mirino il termine di emissione e il regime delle sanzioni applicate in caso di invio tardivo al SdI.

Dopo i sei mesi di moratoria, arrivano importanti cambiamenti per la fattura elettronica. A partire dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo.

Per quanto riguarda il termine per l’emissione della fattura elettronica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Un emendamento al decreto crescita approvato in sede di conversione ha allungato il termine da 10 a 12 giorni.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di emissione tardiva, bisogna ricordare quanto previsto dal decreto legge fiscale collegato alla Manovra 2019. Al comma 1 dell’articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il decreto fiscale ha disposto che: “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.

Nel dettaglio, le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l’altro, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita Iva di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l’emissione entro il termine di liquidazione dell’imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo. Per i contribuenti con liquidazione Iva mensile il periodo di moratoria terminerà il prossimo 30 settembre.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account