Quali sono le cause ostative per il regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite la risposta a un interpello i casi in cui si decade dall'imposta sostitutiva del 15%
Quali sono le cause ostative per il regime forfettario
GTRES

L’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in tema di regime forfettario per i contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva del 15% e devono fare i conti con le cause ostative riformulate dalla Legge di Bilancio 2019.

Nella fattispecie, è arrivata la risposta a un interpello che chiedeva chiarimenti circa la situazione di un ingegnere che svolge attività con codice ATECO 711210 ed emette fatture prevalentemente nei confronti di tre società di ingegneria a responsabilità limitata, delle quali è anche socio.

Pubblicità

Lo scenario tratteggiato è il seguente:

  • Alfa, di cui è amministratore e titolare del 50% del capitale sociale, come l’altro socio, svolge le attività di “elaborazione elettronica dati contabili”, "servizi di ingegneria integrata", "altra consulenza amministrativa" (codice 702209) e "altri servizi per le imprese n.c.a.";
  • Beta, partecipata al 30% dal contribuente, al 30% e al 40% dall’altro socio e da un terzo, di cui uno è amministratore, svolge l’attività di “servizi di progettazione di ingegneria integrata”;
  • Gamma, partecipata al 30% dall’ingegnere che si rivolge all’amministrazione finanziaria, al 30% dall’altro socio e al 40% da un quarto soggetto, che riveste il ruolo di amministratore. La società svolge l’attività di “servizi di progettazione di ingegneria integrata”.

Pertanto, il contribuente ha chiesto chiarimenti circa il controllo diretto o indiretto, relativamente a società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 397 dell’8 ottobre 2019, sottolinea che risulta la causa ostativa per l’adesione al regime forfettario: “L’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019”.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce le due condizioni che, in compresenza, fanno scattare la causa ostativa del controllo:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda il rapporto che lega il contribuente con la società Alfa, si verificano entrambe le condizioni.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account