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I contenuti della sentenza 6086/2020 della Cassazione
I contenuti della sentenza 6086/2020 della Corte di cassazione GTRES

Con la sentenza 6086/2020, la Cassazione ha spiegato che se in condominio l’amministratore non effettua pagamenti tracciabili, non si possono sfruttare le detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio e quindi a lui spetta il pagamento del risarcimento pari alla somma che il condomino avrebbe potuto detrarre.

Come spiegato da Edil portale che ha esaminato il caso, un condomino aveva fatto causa all’amministratore in quanto non era stato possibile usufruire del bonus ristrutturazioni a causa delle modalità di pagamento utilizzate.

Secondo il Tribunale ordinario aveva ragione il condomino e a quest’ultimo era stato riconosciuto il diritto ad essere risarcito della somma che avrebbe potuto portare in detrazione dalle imposte. Gli altri gradi di giudizio hanno confermato la responsabilità dell’amministratore di condominio.

Secondo quanto spiegato dai giudici, per richiedere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il condomino “deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la delibera condominiale di approvazione dei lavori e le tabelle millesimali che consentano di quantificare l’ammontare del suo contributo”. L’ottenimento della detrazione fiscale necessita poi dell’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.

Bisogna ricordare che in base a quanto previsto dalla normativa sui bonus casa, i pagamenti devono avvenire tramite bonifico parlante, nel quale devono essere indicati la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha evidenziato che, poiché “il condominio affida all’amministratore il mandato di pagamento all’impresa che realizza i lavori, ricade sull’amministratore anche l’onere di garantire pagamenti tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili”.

Secondo la Cassazione, dunque, l’amministratore condominiale avrebbe dovuto effettuare i pagamenti in modo da garantire ai condòmini la possibilità di usufruire delle detrazioni. Di conseguenza, è stato confermato il risarcimento a favore del condomino.

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