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Controllo fiscale, la competenza territoriale dipende dal domicilio?
GTRES

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4412 del 20 febbraio 2020, si è espressa circa la competenza territoriale per gli accertamenti fiscali e i controlli tributari. A fare la differenza è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.

Per la Suprema Corte la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli che si riferiscono alle imposte sui redditi spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è registrato il domicilio fiscale del soggetto che, tra l’altro, è obbligato alla dichiarazione alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nella fattispecie, la causa su cui si è pronunciata la Cassazione si riferiva a una questione relativa alla liquidazione delle imposte per diverse annualità per cui l’Agente per la riscossione aveva notificato a una Spa una cartella di pagamento con i ruoli formati dall’ufficio dell’Agenzia di Caserta.

L’azienda, però, aveva fatto ricorso facendo leva sull’incompetenza territoriale dell’ufficio a liquidare le imposte e a iscriverle a ruolo, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto il gravame. La società, infatti, aveva indicato come proprio domicilio fiscale un Comune della provincia di Caserta, per cui il locale ufficio tributario doveva considerarsi pienamente legittimato ai recuperi fiscali.

Ricorrendo in sede di legittimità, la parte privata aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 58 del Dpr n. 600/1973, “censurando la statuizione della Ctr che aveva affermato che la legittimazione a liquidare e iscrivere a ruolo le imposte spettava, anziché all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente aveva la propria sede legale, all’ufficio individuato in relazione al domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo interessato”.

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