L'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (qui il testo ufficiale del dl liquidità) regolamenta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Vediamo le misure.
Attenzione ai mesi di aprile e maggio 2020. Il dl liquidità, infatti, prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti che rispecchino alcuni precisi requisiti. Ecco quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
E' prevista la sospensione di Iva, ritenute e contributi per i soggetti con un calo del fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), è prevista la sospensione del versamento Iva se il calo del fatturato è di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. Il provvedimento prevede la ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto "Cura Italia" viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. E' poi esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account