Commenti: 0
Come si calcola l’imposta di registro in caso di acquisto di casa con terreno
GTRES

Nel caso di un acquisto di casa con terreno come ci si deve regolare per il pagamento dell’imposta di registro? Vediamo quale aliquota deve essere applicata nel caso di una compravendita per cui le parti non abbiano pattuito un corrispettivo distinto tra i vari beni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29527 del 24 dicembre 2020, si è espressa riguardo la vicenda di una compravendita di due appartamenti e alcuni terreni (prezzo complessivo di 4.100.000 euro), siti in zona di “Salvaguardia ambientale”, ai quali le parti avevano attribuito natura pertinenziale.

Nel caso esaminato, per registrare l’atto il notaio aveva applicato, ai fini dell’imposta di registro, solo l’aliquota prevista per i fabbricati (7%), in applicazione del terzo comma dell’articolo 23 del testo unico sull’imposta di registro, secondo il quale “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”.

Per l’ufficio territoriale, però, i terreni trasferiti non sono da considerarsi pertinenziali alle abitazioni cedute con lo stesso atto. Di conseguenza ha ritenuto inapplicabile, relativamente ai terreni, la regola del “prezzo valore”. Con la conseguenza che l’organo stesso ha disposto di applicare sull’intero prezzo l’aliquota allora prevista per i terreni (8%).

È stata, quindi, negata la tesi del contribuente, secondo la quale, sarebbe sufficiente la volontà del proprietario a creare un vincolo pertinenziale. Per la Cassazione, infatti, “l’attribuzione della qualità di pertinenza si fonda sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un’altra”.

Come riportato da Fisco Oggi, la Corte di Cassazione ha confermato la tesi dell’ufficio territoriale, la Corte di cassazione ha affermato che “per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’ara, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum”.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account