Nella risposta n 116 all'Interpello del 16 febbraio, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della definizione di independenza funzionale di un'unità immobiliare ai fini del superbonus 110.
Nell'interpello in questione l'istante dichiara di essere comproprietario di un'abitazione disposta su due piani, che costituisce porzione di un più ampio immobile, suddiviso in più alloggi residenziali. L'abitazione in questione è dotata di:
- serbatoio esclusivo di gas;
- impianto esclusivo di riscaldamento e acqua calda sanitaria;
- impianto per l'energia elettrica esclusivo, con contatore regolarmente allacciato alla rete distributiva;
- impianto idrico dotato di un contatore unico (di fatto un'unica utenza comune) posto a circa 1 km dall'edificio condominiale in prossimità del quale, in corrispondenza della diramazione ad ogni singola unità, vi è un contatore esclusivo ripartizione e contabilizzazione;
- gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili sono esclusivi, ma solo finché non convogliati verso un depuratore comune
Ciò posto, l'Istante chiede se nella fattispecie prospettata l'immobile di sua proprietà possa essere definito un'unità immobiliare funzionalmente indipendente, ai fini dell'accesso al Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020
Dopo aver ricordato la normativa di riferimento del Superbonus (in particolare l'articolo 119 del Decreto Rilancio), l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio che definisce le caratteristiche di un'unità immobiliare funzionalmente indipendente. In particolare essa deve essere dotata di Un’unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Oltre al requisito dell’indipendenza funzionale deve essere verificato quello dell’accesso autonomo dall’esterno.
l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’unità abitativa in questione può ritenersi funzionalmente indipendente, dal momento che è dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva
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