Il decreto Milleproroghe recentemente approvato ha stabilito, tra le altre misure, anche una nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali. Vediamo cosa cambia per i debiti che riguardavano la rottamazione ter e non solo.
Con un emendamento al decreto Milleproroghe, infatti, il governo ha introdotto una nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali. Nel dettaglio, la misura vale per quelle nuove e per le rateazioni scadute e sospese per l’emergenza covid dall’allora governo Conte.
Nel testo del decreto Milleproroghe, in riferimento alla nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali, si legge: “i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio anteriormente alla data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle, possono essere nuovamente dilazionati, con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2022 fino ad un massimo di 72 rate mensili”.
In sostanza, quindi, la nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali riguarda i contribuenti che erano decaduti da piani di rateazione prima dell’inizio dello stop alla riscossione causata dal covid (8 marzo 2020, oppure 21 febbraio per le prime zone rosse): questi debitori possono chiedere una nuova dilazione pari a 72 rate, entro il 30 aprile 2022 (rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio).
La nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali prevede che le somme dovute possono essere dilazionate così:
- fino a 5mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di stesso importo;
- oltre i 5mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di stesso importo.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Non si decade dal beneficio della nuova rateazione delle cartelle esattoriali, invece, in caso di “lieve inadempimento” dovuto ad insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, o per tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
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