Che cosa accade in caso di rinuncia del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite? Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 525/2022. Secondo quanto chiarito, dal punto di vista fiscale, tale atto è considerato trasferimento.
L'Agenzia delle Entrate, con la sua Risposta n. 525/2022, ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile, la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non solo. Tale atto deve essere trascritto, dal momento che ha per oggetto un diritto reale immobiliare.
Da un punto di vista fiscale, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che l'atto di rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione da parte del coniuge superstite è considerato "trasferimento". L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dispone infatti: "Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni". Anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 28 gennaio 2019, n.2252, ha stabilito che "ai fini fiscali la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale".
Di conseguenza, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. L'Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che sono inoltre dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa, allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.
Rinuncia al diritto di abitazione, si applica l'imposta di donazione
L'Agenzia delle Entrate, come sottolineato da Fisco Oggi, ha dunque sottolineato che "la rinuncia, a titolo gratuito da parte del coniuge superstite, al diritto di abitazione sull'immobile ereditato al 50%, sul quale sono stati applicati i benefici prima casa, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 e del 2%. E allora, se sussistono i requisiti, via libera alle agevolazioni prima casa sulla nuova abitazione acquistata".
La base imponibile sulla quale calcolare le imposte
Secondo quanto sottolineato, inoltre, "la base imponibile sulla quale calcolare le indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia da parte del padre alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia".
Però "quest'ultima non potrà fruire delle agevolazioni, in quanto, come chiarito dalla circolare n. 3/2008, la relativa norma (articolo 69, legge n. 342/2000) si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da 'successioni o donazioni' e non è applicabile agli 'atti a titolo gratuito'".
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