La prima legge di Bilancio del governo Meloni ha introdotto un nuovo tetto per la flat tax 2023, innalzando la soglia per beneficiare della tassa piatta al 15% fino a 85mila euro. Al contempo è stata introdotta anche la cosiddetta flat tax incrementale. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona.
Chi ha diritto alla flat tax?
La legge di Bilancio, come è noto, ha modificato la flat tax per il 2023, allargando la platea dei beneficiari tra lavoratori autonomi e partite Iva che non superano gli 85mila euro di reddito annuo. Per chi rientra in questa soglia, quindi, si aprono le porte del regime forfettario al 15% (fino allo scorso anno tale possibilità era riservata solo a chi aveva ricavi fino a 65mila euro).
Le partite Iva che decidono di aderire alla flat tax, nel dettaglio, pagano una tassazione fissa del 15% totale del loro reddito. Possono accedere al cosiddetto regime forfettario nel 2023 gli autonomi che non superino il tetto 85mila euro in un anno.
A cosa si applica la flat tax?
La flat tax attuale vale solo per le partite Iva nel regime forfettario e può essere usufruita esclusivamente nell'ambito di un regime agevolato privo di Irpef, addizionali, Iva, Irap e non soggetto a studi di settore o ISA.
Flat tax incrementale nel 2023
La flat tax incrementale consente alle partite Iva di pagare una quota ridotta (del 15%, appunto) sulla differenza tra il reddito nel 2023, e il reddito più alto dichiarato tra il 2020 e il 2022. L’aumento di guadagno rispetto ai tre anni precedenti verrà tassato solo la 15%.
In sostanza, la flat tax incrementale si calcola applicando l'aliquota del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (su una base imponibile comunque non superiore a 40.000 euro).
Oltre il tetto di 40.000 euro si è soggetti a Irpef secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).
È prevista anche una franchigia del 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), che resta assoggettata all’Irpef secondo i criteri ordinari.
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