Nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), arriva anche, in via sperimentale, una nuova procedura per la domanda semplificata dell’assegno sociale. L’Inps ha fornito tutte le istruzioni della nuova modalità e della piattaforma dedicata che comprende un unico modello sia per la domanda che per l’istruttoria. Scopriamo tutte le novità.
La nuova domanda semplificata
Nello specifico, il progetto riguarda l’assegno sociale (categoria 078) e non l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044). La nuova piattaforma, attualmente, è attiva solo per la fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino. Dopo la fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati.
Come funziona la domanda
L’accesso è disponibile sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente a questo link. Il richiedente l’assegno sociale può accedere al servizio relativo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al Contact center.
Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.
Come effettuare la domanda
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.
La nuova procedura di inoltro della domanda per l’assegno sociale compila automaticamente, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’Inps.
Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.
Inoltre, devono essere inseriti obbligatoriamente alcuni dati specifici. In caso di stato civile “separata/o” oppure “divorziata/o” bisogna indicare gli estremi della sentenza o del decreto di omologazione della separazione. Per i cittadini non comunitari, invece, è necessario allegare il titolo di soggiorno di cui si è in possesso.



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