Nel calendario fiscale di ottobre 2023, lunedì 2 è una delle date da cerchiare in rosso. Non solo perché scadono i termini per l’invio del modello 730, ma anche perché nella stessa giornata è fissata la scadenza per versare la prima rata (o l’intera somma per chi non ha rateizzato) del ravvedimento speciale per regolarizzare la propria posizione con il Fisco con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.
Cos’è il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, che riguardano i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate.
Come funziona
Il ravvedimento operoso offre ai contribuenti di fruire di un’agevolazione che consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. In caso di rateizzazione delle somme dovute, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.
Si può fruire del ravvedimento operoso per le seguenti violazioni:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata;
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Il ravvedimento operoso, invece, non si applica alle seguenti violazioni:
- le irregolarità emerse da controlli automatizzati, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dei commi da 166 a 173;
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Come fruire del ravvedimento operoso
Si può aderire al ravvedimento operoso rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando gli importi dovuti entro il 2 ottobre 2023 (la data originaria era il 30 settembre, che quest’anno cade di sabatp), in un’unica soluzione o della prima rata se si opta per il versamento in 8 rate di pari importo.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
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