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I datori di lavoro privati possono beneficiare di una misura specifica che incentiva le assunzioni. Nel dettaglio, si tratta del cosiddetto esonero contributivo per la parità di genere. A questo proposito, l’Inps ha recentemente fornito delle istruzioni per spiegarne il meccanismo e le modalità di richiesta. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona e a chi spetta l’esonero contributivo

Nello specifico, i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere tra i dipendenti, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, legge n. 162 del 2021). L’Inps, inoltre, ha fornito anche alcune informazioni in merito alla correzione delle domande errate.

Come richiedere l’esonero contributivo per la parità di genere

L’Inps ha specificato che la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. Per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'Inps attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN".

Come funziona la domanda

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.

Nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Come correggere la domanda

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’Inps procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Il messaggio 2844/2024 chiarisce infine che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

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