Buone notizie in arrivo per le aziende che vogliono aumentare la propria efficienza energetica, a breve saranno aperte le domande per richiedere il cosiddetto contributo per la transizione green. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, ha stanziato 300 milioni di euro per adeguare il sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
Chi può richiederlo?
Il contributo per la transizione green si rivolge alle imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che soddisfino i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
- regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
- operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali
- non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi
- non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022
Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).
Come funziona?
I programmi di investimento per cui vengono utilizzati i fondi ricevuti per il contributo per la transizione green devono avere almeno uno dei seguenti obiettivi:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER
Gli investimenti garantire esclusivamente un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali, non un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Gli interventi, quindi, devono:
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
- prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro
- essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni.
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale quali:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza
- spese di personale
Come e quando presentare la domanda?
Le richieste di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate a partire dalle ore 12 del 10 ottobre e fino alle ore 12 del 12 dicembre 2023, esclusivamente per via telematica, allo sportello online Invitalia, come prevede il decreto del direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023, che definisce le modalità attuative della misura. È possibile presentare una sola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento.
I contributi sono assegnati, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento Gber e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione” del “Quadro temporaneo” europeo.
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