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In base all¿art. 6 del dlgs 192/2005, a partire dal 1° Luglio 2009 gli immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso dovranno essere accompagnati da attestato di certificazione energetica. L¿Obbligo vale quindi per compravendita, permuta, transazione, cessione o conferimento in società di azienda, datio in solutum (cioè trasferimento dell¿Edificio in adempimento a un¿Obbligazione). Viceversa, sono esclusi i passaggi di proprietà che avvengono a titolo gratuito (donazione, fondo patrimoniale ecc) e gli atti che non trasferiscono la proprietà dell¿Immobile (comodato, locazione, leasing ecc). Inoltre, la certificazione energetica non è richiesta per immobili che non comportano consumo energetico: la legge parla di edifici marginali (portici, legnaie ecc), edifici dichiarati inagibili, immobili privi di qualsiasi impianto e i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 m2

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