Il 1 luglio 2009 è scattato l¿Obbligo di allegare al rogito il documento che descriva la prestazione energetica dell¿Immobile. In Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, già dotate di una propria legge regionale, si tratta di un attestato di ¿Certificazione energetica¿ Che deve essere redatto secondo le disposizioni locali. Nelle restanti regioni, ancora prive di una legge regionale che disciplini la materia, è sufficiente un attestato di ¿Qualificazione energetica¿ (Aqe) sostitutivo. L¿Aqe è valido anche per Piemonte e Toscana che, pur avendo una propria legge regionale, ancora non hanno emanato le norme attuative. In caso di mancata allegazione al rogito, l¿Atto non può essere annullato, ma il venditore può rischiare una multa che va da mille a 10mila euro in Piemonte, dallo 0,5 al 3 per mille del valore dell¿Immobile in Toscana. In Liguria l¿Obbligo è stato invece abrogato sulla falsa riga della legge 133/2008. Il Piemonte estende l¿Obbligo anche ai contratti di locazione, pena una sanzione da 500 a 5mila euro, mentre Lombardia ed Emilia Romagna hanno deciso di prorogare l¿Onere al 1 luglio 2010
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