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Quando la seconda casa è fonte di reddito viene sottoposta a un regime di tassazione che varia a seconda della tipologia contrattuale adottata per la locazione. Ecco le varie possibilità previste dalla legge: se l`immobile è locato ad equo canone il reddito da assoggettare all`irpef è quello derivante dal canone di locazione calcolato su base annuale, ridotto del 15% a titolo forfettario (-25% per fabbricati a Venezia o in laguna); se l`immobile è locato in libero mercato il reddito è dato dal valore massimo tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione (aggiornato istat) ridotto del 15%; in caso di canone convenzionale - determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini -, il reddito da assoggettare all`irpef è ridotto del 30% se il fabbricato è situato in comuni ad alta densità abitativa (legge n.61 del 21 feb. 1989). Per usufruire dell`ulteriore riduzione del 30%, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro rb del modello unico o quadro b del 730) gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l`anno di presentazione della denuncia dell`immobile ai fini dell`ici e il comune in cui l`immobile è situato

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