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Agenzia delle entrate, il prezzo valore è applicabile in via retroattiva per gli immobili acquistati all'asta
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Nella risoluzione 95/e del 3 novembre 2014, l'agenzia delle entrate ha stabilito che il principio del prezzo-valore per gli immobili acquistati all'asta (la base imponibile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, è costituita dal valore catastale) si può applicare anche in via retroattiva per gli atti già registrati. Sempre e quando non sia già scaduto il termine per chiedere il rimborso dell'imposta di registro

Tutto nasce dalla sentenza della corte costituzionale n 6 del 23 gennaio 2014 che ha riconosciuto l'applicabilità del "prezzo-valore" anche ai trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di procedure di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incarico. Chi è invece è stato sottoposto al clima previgente (imposta di registro che dipendeva dal prezzo di aggiudicazione) si è chiesto se fosse possibile applicare il nuovo regime agli atti già registrati, ottenendo il rimborso dell'imposta versata in più rispetto a quella che risulterebbe utlizzando il valore catastale come base imponibile

A questa richiesta, con la risoluzione citata l'agenzia delle entate ha risposto positivamente, riconoscendo che la mancata richiesta dell'applicaizone del "prezzo-valore" non è dipesa da una scelta dei contribuenti, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della stipula dell'atto di acquisto, tale opzione non poteva essere esercitata per gli immobili acquistati per asta pubblica

L'agenzia delle entrate conclude quinidi che, benché l'atto di trasferimento sia stato già registrato, il contribuente può comunque esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del prezzo del valore con apposita dichiaraizone da rendere nell'istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata

 

 

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