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Fondo nazionale morosità incolpevole: la ripartizione delle risorse e i destinatari
GTRES

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dei Trasporti del 30 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse 2016 del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Le risorse a disposizione per l’annualità in corso sono pari 59,73 milioni di euro. Cifra assegnata alle Regioni e alle Province autonome in base al livello di tensione abitativa registrato nei Comuni.

Il Fondo è stato introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 e la sua dotazione è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia e per il restante 70% tra tutte le Regioni e le Province autonome.

Morosità incolpevole, di cosa si tratta

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

I requisiti

Nel consentire l’accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il comune verifica che il richiedente:

- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’Ue, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Ue, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Lafinalizzazione dei contributi

L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all’art. 5 non può superare l’importo di euro 12.000,00.

I contributi sono destinati a:

- fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

- fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

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