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Diritto di abitazione, autocertificazione per il convivente superstite non residente
GTRES

Con la risposta n. 37/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al diritto di abitazione e ha sottolineato in che modo può essere dimostrato lo status di convivente in assenza di residenza anagrafica. In particolare, è stato specificato che per il riconoscimento del diritto di abitazione, la compagna superstite, non residente anagraficamente nell’immobile di proprietà del compagno defunto, può dimostrare il suo status di convivente mediante un’autocertificazione. Il diritto, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione.

Diritto di abitazione convivente superstite, cosa dice la legge

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 37/2018 sollecitata da un’istanza di interpello e ha innanzitutto ricordato che la legge 76/2016 stabilisce espressamente che “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni” (articolo 1, comma 42).

Si tratta di un riconoscimento volto a garantire la tutela del diritto a continuare a vivere nella casa dove si è svolto il programma di vita in comune dalle pretese restitutorie dei successori del defunto, per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.

Il diritto di abitazione convivente superstite, l’autocertificazione

Nel caso in cui la compagna superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto, ai fini del diritto di abitazione lo status di convivenza può essere riconosciuto sulla base di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000.

Attenzione però: il diritto di abitazione non può essere inserito nella dichiarazione di successione perché, nel caso specifico all’attenzione dell’Amministrazione, il convivente non assume né la qualifica di erede né quella di legatario dell’immobile, in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale.

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