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I chiarimenti delle Entrate
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate GTRES

Con la risposta n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando i prefabbricati possono essere considerati unità immobiliari e di conseguenza sono soggetti ad aggiornamento catastale.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le norme che regolano l’iscrizione nel Catasto dei beni immobili, chiarendo la nozione di unità immobiliare.

In merito, ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 4 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti (...). Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”. Il successivo articolo 5 definisce il concetto di “unità immobiliare urbana” prevedendo che si considera tale “ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un proprio reddito”. Tale nozione è stata meglio precisata dall’articolo 40 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, secondo cui “ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”.

Successivamente, il decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 ha precisato: all’articolo 2, comma 1, che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso  locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”; all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, che “sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”; all’articolo 3 che costituiscono oggetto dell’inventario catastale, con il conseguente obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti interessati, tutte le “unità immobiliari”, come definite all’articolo 2 del medesimo decreto. Pertanto, in base alle predette disposizioni, al fine di poter annoverare tra le “unità immobiliari” un manufatto, anche solo semplicemente appoggiato al suolo, occorre che siano contemporaneamente soddisfatti, oltre ai requisiti di “autonomia funzionale e reddituale del bene” anche quello della “stabilità nel tempo.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che, con specifico riferimento alla disciplina catastale, non può escludersi che anche altri manufatti, laddove rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2 sopra citato, siano soggetti ad obbligo di dichiarazione in Catasto, come ad esempio nel caso di manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo [e quindi non solo su piattaforma in cemento armato incernierati o affogati con calcestruzzo al basamento], quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

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