Ho acquistato un appartamento all'asta, quali spese pregresse devo all'amministratore?

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idealista/news

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1 Commenti:

www.realessandro.it
1 Dicembre 2014, 11:59

art. 63. DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE (VEDI ULTIMO COMMA)
1.Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
2.I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
3.In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
4.Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente

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