L'amministratore ritiene che io oltre alle spese dell'anno in corso e dell'anno precedente gli debba anche le spese degli anni precedenti che ha spalmato su tutte le unità immobiliari. Ditemi come posso far valer le mie ragioni? Grazie

2 Risposte:

www.realessandro.it
1 Dicembre 2014, 12:01

MOSTRI LUI LARTICOLO IN QUESTIONE .PUNTO 4

art. 63 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
. 1.Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
2.I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
3.In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
4.Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente

CORDIALITA WWW.REALESSANDRO.IT

mario
1 Dicembre 2014, 12:51

Il perito del tribunale nella perizia depositata evidenzia la situaziane del bene da vendere e dunque anche dei pagamenti in corso. Quindi
1° Regola: prima di comprare all'istituto aste giudiziare leggere attentamente la perizia di stima, anche per non avere poi sorprese piuttosto amare
2° Regola il dlgvo 626/94 dice che è proibito vendere beni non rispettosi delle norme" purtroppo viene applicata la sanzione a tutti fuochè allo stato, pertanto se il perito ha fatto solo una perizia di stima e non anche antinfortunistica sullo stato degli impianti, consiglierei molta prudenza nella cessione a terzi e farei valutare gli aspetti di sicurezza da un professionista e provvedere in conseguenza.
3° Regola di solito la vendita ( di solito a prezzi scontati in base d'asta del 20% sul periziato) avviene senza gravami di sorta pertanto mi stupisce la richiesta dell'amministratore
4° Coi proventi del bene il liquidatore paga i creditori che si sono costituiti in assemblea, ma non mi risulta che si debba chiedere alcunchè all'acquirente , alla data della perizia depositata.

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