Le ultime pronunce della giurisprudenza tributaria hanno definito i profili di professionisti e autonomi esonerati e obbligati al pagamento dell'irap. Vediamo in quali casi viene valutata l'autonoma organizzazione, presupposto che determina l'obbligo del versamento
Secondo l'ordinanza 27007/2014 della cassazione, l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi. Pertanto legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'irap a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Diverso è il caso di un'associazione finalizzata solo a dividere le spese
Se c'è la presenza di un dipendente, la cassazione, con sentenza 26982/2014 e ordinanza 26991/2014, ha spiegato che "si deve escludere che l'esistenza di un dipendente determini automaticamente il requisito dell'autonoma organizzazione. Va verificato, infatti, in che misura il lavoratore subordinato crei valore aggiunto rispetto all'attività intellettuale del contribuente. Tale circostanza assume rilevanza solo quando l'attività del dipendente potenzia l'attività produttiva. Irrilevante ai fini dell'imposta la presenza di chi risponde al telefono mentre il medico visita"
E ancora, la cassazione, con ordinanza 10173/2014, ha fatto sapere che il commercialista con tanti clienti e che si avvale anche del lavoro di terzi non è soggetto all'irap. Servono altre indagini al fine di riscontrare l'effettiva sussistenza dell'autonoma organizzazione. Il giudice di merito non può fondare la propria decisione solo sulla vastità della clientela del professionista. Occorre che siano impiegati beni eccedenti il minimo indispensabile e le prestazioni dei terzi siano rilevanti al conseguimento del reddito
Per quanto riguarda i compensi per le attività di amministratori, sindaci, revisori di società e commissario giudiziale, la cassazione, con le ordinanze 20190/2012 e 27983/2011, ha stabilito che possono essere o non essere soggetti a irap a seconda che chi le pone in essere si avvalga o meno di una organizzazione autonoma, cioè che fa capo alla sua persona in forma singola o associata. Con la sentenza 21978/2014 è stato, poi, evidenziato che non esiste automatismo nemmeno quando è amministratore della società per la quale svolge la propria professione
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