Per i lavoratori che hanno presentato o presenteranno istanza tra il 3 e il 30 aprile, il primo periodo di paga utile per l’accesso all’erogazione della Qu.I.R. (La quota maturanda) coincide con il periodo di paga di maggio 2015. A renderlo noto la circolare 82/2015 dell’Inps, nella quale sono riportate le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione, per l’appunto il Tfr in busta paga.
I lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso debitamente compilata e sottoscritta. La copia dell’istanza o l’attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.
Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. Opera a partire dal primo o quarto mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.
Per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento l’erogazione avverrà a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia l’erogazione avverrà a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Quindi, i lavoratori che presentano la domanda per avere il Tfr in busta paga entro aprile troveranno la quota maturanda nella retribuzione di maggio se sono dipendenti di un’impresa con più di 50 dipendenti o di un’impresa più piccola che non faccia ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, i lavoratori dipendenti di aziende che fanno richiesta del Finanziamento di garanzia avranno invece la quota di Tfr in busta paga a partire da agosto.
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