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La sentenza n. 27093/17 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione ha definitivamente chiarito la natura interpretativa al tema della trasferta e ha confermato che le somme erogate a tale titolo non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale. Ciò a valere anche per i periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’articolo 7 quinques della legge 1° dicembre 2016 n. 225.   

La sentenza è stata accolta con favore da Assistal. Il presidente di Assistal, Angelo Carlini, ha affermato: “Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione possiamo affermare che il quadro normativo della trasferta e del trasfertismo ha trovato finalmente una sua puntuale definizione, togliendo quelle incertezze interpretative che avevano generato un preoccupante contenzioso con l’Inps, contezioso che si trova risolto a favore delle aziende”.

Con questa sentenza cadono le ultime preoccupazioni delle aziende sul rischio che il provvedimento potesse valere solo per il futuro, esponendole ad azioni di rivalse contributive azionabili dall’Inps.

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