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L’Inps ha pubblicato le tabelle con i coefficienti di ricongiunzione. Con la circolare n. 24 del 2 febbraio 2018 sono stati resi noti i coefficienti da utilizzare per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2018, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della L. 5 marzo 1990, n. 45.

Nella circolare si legge: “In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per l’anno precedente a quello di riferimento”.

Si ricorda che la ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, per ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda oppure nella gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata.

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