Entro il 15 maggio 2018 è possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Vediamo quali sono le scadenze delle rate della rottamazione bis.
La domanda di adesione per aderire alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 compilando l’apposito form disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
E’ possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018 anche alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità, oppure presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.
La rottamazione interessa imposte e multe non pagate affidate all’agente della riscossione fino al 30 settembre 2017: chi aderisce deve pagare solo l’importo delle tasse non versate, mentre nulla è dovuto per sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La domanda può essere presentata anche dai contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016. Chi invece in passato aveva aderito alla definizione agevolata, senza però provvedere al pagamento delle somme dovute entro le scadenze stabilite, non può accedere alla rottamazione bis.
Chi presenta la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 riceverà dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione entro il 30 giugno 2018. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione verrà indicato l’importo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019. In particolare, le scadenze delle rate sono:
luglio 2018;
settembre 2018;
ottobre 2018;
novembre 2018;
febbraio 2019.
Chi ha presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018. In caso di accoglimento della domanda il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Chi aveva in essere una rateizzazione al 24 ottobre 2016 e non è in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute. La condizione necessaria per poter accedere alla rottamazione è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018, e in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta. In seguito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
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