Nessuna sanzione per chi invia la fattura elettronica in leggero ritardo, a patto che non abbia impatto sulla liquidazione dell’imposta versata. Ecco alcuni chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate che, in una circolare, fornisce una guida che chiarisce l’obbligo di fatturazione in giornata è da considerarsi flessibile considerati i tempi tecnici dell’iter di emissione.
Come inviare la fattura elettronica
L’agenzia delle Entrate, nella circolare 13/2018, ribadisce che la fattura va emessa contestualmente all’operazione, entro le ore 24 del giorno della cessione. Un termine che però va inteso in maniera elastica perché “Non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno”.
In questi casi, dunque, non scatta la sanzione perché la fattura viene considerata automaticamente emessa nei tempi previsti. La data di emissione, infatti, è quella riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file.
“I tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali – si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate – assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato”.
Le sanzioni per i ritardi di fatturazione
Ciò detto, se il file fattura viene inviato con un leggero ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, non scattano le sanzioni. Questo perché in questa fase di prima applicazione viene assunto un criterio di maggiore flessibilità, considerando anche l’adeguamento tecnologico da parte delle imprese.
Nel caso in cui la fattura venga scartata, invece, ci sono cinque giorni di tempo per un nuovo inoltro (andrebbe comunque preferibilmente emessa con la data ed il numero del documento originario).
Esempio di fattura elettronica scartata
Se questo non fosse possibile, bisogna emettere una fattura con nuovo numero e data, indicando il collegamento con la precedente fattura scartata, oppure con una numerazione specifica che evidenzi che si tratta di una fattura rettificativa di una precedentemente scartata dal Sdi.
Ad esempio è possibile utilizzare numerazioni come “1R”, oppure “1S”. Quindi, se viene scartata la fattura numero 1 del 2 gennaio 2019, potrà essere emessa la numero 1/R del 10/01/2019.
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