L’agevolazione fiscale sull’imposta di registro e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale non sono applicabili in caso di cessione di un complesso immobiliare, anche se ad acquistarla è una società che si incarichi del suo recupero edilizio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello sul tema.
Il caso verteva sulla possibilità di applicare anche ad un complesso immobiliare interessato da interventi di recupero, ceduto con asta dal Comune ad una società aggiudicataria, che si sarebbe incaricata del recupero stesso, dell’imposta di registro fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale agli atti di trasferimento, agevolazioni destinate all’edilizia residenziale pubblica (vedi legge di Bilancio 2018 in particolare art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017).
Con la risposta n. 67/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, invece, all’atto di tale cessione vanno applicate l’imposta di registro al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro. L’agevolazione richiesta non sarebbe applicabile per due ragioni:
- L’art 10 comma 4 del Dlgs n.23/2011 ha eliminato il regime di favore che stabiliva l’applicazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa ai “trasferimenti di beni immobili effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero”.
- Il regime di favore previsto dalla legge di Bilancio 2018 non può essere esteso ad atti che non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili ad esempio alle cessioni di aree per opere di urbanizzazione o a atti mirati alla redistribuzione di aree tra co-lottizzanti.
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