Scia e tutela del terzo: quando non si possono impedire i lavori

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Un controllo della legittimità della“Scia” da parte di terzi può essere richiesto solo se sono state violate norme che comportano la lesione di un interesse legittimo in relazione a norme di diritto pubblico, non a norme civilistiche o regolamenti tra le parti. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 5115/2018.

La sentenza si riferiva ad un ricorso contro una sentenza del Tar Campania che aveva dichiarato inammissibile l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da un comune relativamente alla diffida con la quale si chiedeva di sospendere il titolo abilitativo per silenzio rilasciato in favore di un'azienda. L’azienda in questione doveva realizzare lavori di manutenzione straordinaria per installare impianti tecnologici ed opere annesse sulla facciata dell'edificio condominiale. Questi lavori, eseguiti sulla base di Scia, non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini.

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Il Consiglio di Stato ha quindi decretato che la Scia (come la Dia) "non costituisca provvedimento tacito direttamente impugnabile", e che il privato che si ritenga danneggiato dall'attività edilizia iniziata dopo la presentazione di una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), può solo sollecitare verifiche da parte della pubblica amministrazione che quanto si vuole realizzare sia compatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di inerzia, si può agire contro il silenzio della stessa PA.

Non possono, invece, essere richieste verifiche su (eventuali) violazioni di norme "civilistiche" o relative a regolamentazione di rapporti tra privati, perché in tal caso, secondo il Consiglio di Stato, si configurerebbe la richiesta di una tutela di un diritto soggettivo.

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