Tasse, da gennaio triplicano gli interessi per il ritardato pagamento

Dal 1° gennaio 2019 triplicano gli interessi per il ritardato pagamento delle tasse: si passa dallo 0,3% applicato nel 2018 allo 0,8% previsto per il 2019. A disporlo l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre. Lo scorso anno gli interessi legali erano saliti dallo 0,1% allo 0,3%.

Diventerà quindi più caro il ravvedimento, ma anche pagare allo Stato in ritardo le somme e le rate per i nuovi condoni previsti dal decreto legge 119/2018

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Lo 0,8% dovrà essere applicato sui pagamenti rateali dovuti per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1), per la definizione degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2) e per la chiusura delle liti pendenti (articolo 6). Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2018 con il ravvedimento, nel 2019 sul fronte degli interessi legali si dovranno applicare le due misure, dello 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019.

Nel decreto si legge:

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare ‘'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

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