Chi aderisce al regime di Iva agevolata ha senz’altro un vantaggio in termini fiscali. Ma a tutto c’è un prezzo: le detrazioni Irpef non sono più possibili. Di conseguenza detrarre gli interessi del mutuo o le spese di ristrutturazione previste dai bonus governativi non è più fattibile. Vediamo però quando si può continuare a detrarre.
Il nuovo regime forfettario, entrato in vigore dal primo gennaio 2019, prevede che i professionisti che percepiscano un reddito inferiore ai 65 mila euro possano godere di una imposta agevolata (flat tax) del 15% su un imponibile a cui viene detratto, in maniera forfettaria, un 20% (escludendo quindi, come avviene per il regime ordinario, la possibilità di detrarre le spese di impresa). Per le attività appena costituite, l’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi anni.
Regime forfettario, addio alle detrazioni?
L’agevolazione, fa notare uno studio di Mutui.it, è sì vantaggiosa, ma comporta la perdita della possibilità di effettuare le detrazioni di cui normalmente si potrebbe godere con l’aliquota Irpef ordinaria. Tra queste figurano, naturalmente, anche gli interessi passivi del mutuo (detraibili dall’irpef nella misura del 19% per un tetto massimo di 4 mila euro) e per le ristrutturazioni edilizie, previste dai vari bonus governativi. Addio quindi alla detrazione del 50% del bonus ristrutturazioni o del 65% del bonus per la riqualificazione energetica.
La situazione che si delinea, in realtà, è la medesima che si verificava anche prima dell’introduzione della flat tax: già con l’introduzione iniziale del regime forfettario spariva la possibilità di detrarre le spese Irpef. Nel momento in cui, infatti, si aderisce ad una tassazione sostitutiva dell’Irpef, la detrazione dalla normale imposta per le persone fisiche non può più essere effettuata, per il semplice fatto che l’Irpef, per chi sia sottoposto al regime forfettario, è pari a zero.
Partita Iva agevolata, quando si possono detrarre le spese?
Ma ci sono dei casi in cui si possano comunque detrarre le spese pur in presenza di regime forfettario? Sì, e vediamo quali.
Partita Iva e lavoro dipendente: Chi, oltre alla partita Iva, destinata magari ad una seconda attività, abbia anche maturato un reddito da lavoro dipendente, può effettuare le detrazioni da quest’ultimo, soggetto a normale tassazione irpef.
- Partita Iva e casa di proprietà affittata: se il titolare di partita Iva affitta una casa di proprietà, il reddito derivante concorre all’Irpef, creando i presupposti per una detrazione. Diversamente se si tratta di un affitto con cedolare secca, che a sua volta è una imposta sostitutiva.
- Partita Iva con redditi diversi o di natura finanziaria: se il titolare di partita Iva agevolata effettua prestazioni occasionali, con ritenuta d’acconto o cessione di diritto d’autore, in questo caso il reddito concorre all’Irpef, e rende possibili le detrazioni.
Ma se non si verifica nessuno di questi casi? Commenta Luca Debernardi, fiscalista e socio fondatore Debernardi & Associati: "Coloro i quali intendono aderire al nuovo regime forfettario senza un ulteriore reddito assoggettabile ad IRPEF, oltre al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, possono dedurre dal reddito imponibile unicamente le spese che vanno sotto la voce contributi previdenziali, versati a norma di legge. Quindi, per poter dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli oneri previsti dall’art.10 del TUIR (salvo i contributi previdenziali) e per poter fruire delle detrazioni dall’IRPEF lorda secondo gli articoli 12,15, 16 e 16 bis del TUIR, il contribuente deve obbligatoriamente possedere redditi ulteriori rispetto a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati al quindici per cento. Si tratta di redditi fondiari, di capitale e redditi diversi: senza queste voci il soggetto non potrà avvalersi di tutte le detrazioni legate ai carichi di famiglia, oneri, interventi per recupero edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili e bonus verde”.
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