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Sospensione Iva, niente plafond per la realizzazione di un immobile
GTRES

Con il principio di diritto n. 14/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che l’esportatore abituale che “acquista” un immobile in esecuzione di un contratto di appalto non può avvalersi dell’agevolazione della sospensione dell’Iva, disciplinata dall’articolo 8, comma 1, lett. c) del Dpr n. 633 del 1972. Il plafond non è spendibile nei servizi relativi alla realizzazione di un immobile. E’ ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa.

In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi spiegato che in tal caso la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

Sulla questione, Italia Oggi ha evidenziato che, a sostegno del diniego dell’agevolazione il principio di diritto in esame evoca nel primo passaggio una motivazione, per poi concludere con un’altra; conseguentemente non risulta chiaro se sia rilevante oppure no la natura immobiliare del bene oggetto delle prestazioni del contratto di appalto.

In base a quanto evidenziato da Italia Oggi, posto che, da un lato, la stessa legge esclude dall’agevolazione “le cessioni” di fabbricati e di aree edificabili (art. 8, lett. c, del Dpr n. 633/72) e, dall’altro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha escluso in via interpretativa le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, non si comprende se, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’agevolazione si fondi sull’assimilazione della costruzione di un immobile all’acquisto del medesimo (quindi sulla norma di legge), oppure sulla prevalenza del regime dell’inversione contabile affermata in via interpretativa. Ciascuna delle due motivazioni è autonomamente sufficiente ed esclude l’esigenza di ricorrere al “combinato disposto”. Peraltro, se la motivazione fosse la seconda, certamente illustrata in modo più esplicito, e dovesse quindi considerarsi irrilevante la natura del bene, si potrebbe ipotizzare che, in conformità a un orientamento della giurisprudenza di vertice, poiché la norma della lettera c) esclude solo le “cessioni” di immobili, sia consentito utilizzare il plafond per le “prestazioni di servizi” dirette alla costruzione dell’immobile, se non rientranti nell’area dell’inversione contabile, come ad esempio un appalto per la realizzazione “chiavi in mano” di un fabbricato industriale.

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