Con la sentenza n. 2375/2019, la Ctr Lombardia ha affermato che, in caso di locazione, i costi sostenuti dall’inquilino per il ripristino dello stato dei luoghi non sono canoni per il locatore.
Nel dettaglio la Ctr Lombardia ha stabilito che la previsione contrattuale che prevede il ripristino dei locali locati, già di per sé idonei all’esercizio dell’attività, allo stato di consegna è da intendersi, ai fini fiscali, nel senso che i lavori eseguiti (e i connessi oneri) non sono posti in essere per restare a miglioria dei locali con un vantaggio per il locatore.
Pertanto, per il locatore, non possono essere considerati canoni di locazione, ovvero come compensazione della riduzione del canone pattuita e concorrere alla tassazione del reddito da locazione.
La vicenda fa riferimento all’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva maggiori imposte per la parziale omessa dichiarazione dei redditi da locazione.
La particolarità del contratto oggetto della ripresa fiscale opposta consisteva in una pattuizione con fissazione di un canone annuo, ma ridotto, in maniera crescente, per i primi sei anni.
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