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Cosa dice l’ordinanza numero 17189/2019 della Corte di cassazione
Cosa dice l’ordinanza numero 17189/2019 della Cassazione GTRES

La richiesta di rimborso della maggiore Irpef versata è possibile anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa tardivamente rispetto ai termini di legge.

Nel dettaglio, con l’ordinanza numero 17189/2019 la Corte di cassazione ha chiarito che in sede contenziosa il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e la fondatezza, indipendentemente dal termine di presentazione della dichiarazione.

Ma ecco i fatti. Il procedimento si avvia in seguito all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati. Anziché presentare dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’articolo 2, co. 8-bis del D.P.R. 322/1998, vigente ratione temporis, il contribuente aveva presentato istanza di rimborso della maggior Irpef versata. Avverso il silenzio rifiuto ha presentato ricorso, giunto fino in Ctr.

I giudici hanno respinto l’appello disponendo, con riferimento al diniego di rimborso, che la dichiarazione originaria avrebbe potuto essere emendata, per correggere l’omessa deduzione dei contributi previdenziali, entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo. Per i giudici di secondo grado il citato articolo 2, sebbene si riferisca testualmente alle ipotesi di errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, ”è suscettibile di venire estesa ai casi di minor debito o del maggior credito”, come nel caso di specie.

Il contribuente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando violazione degli artt. 38 d.P.R. n.602/73 e 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322/1998 nella parte in cui il giudice ha ritenuto non emendabile la dichiarazione, inficiata da un errore in proprio danno, oltre il termine previsto dall’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/1998 per la dichiarazione integrativa. I giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il motivo di ricorso, richiamando un orientamento recente secondo cui il contribuente che ha dichiarato redditi superiori a quelli dovuti - e non ha provveduto al pagamento della maggior imposta pagata - può opporre in sede giudiziale “l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa.” Qualora invece il contribuente abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, “non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti.”

Nel caso di specie il giudice d’appello non ha dato corretta attuazione ai principi enunciati dagli ermellini “in base ai quali avrebbe dovuto esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, non trovando ostacolo nel fatto che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa tardivamente, oltre i termini di cui all’articolo 2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/98”. I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che in sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi “alla pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale”.

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