Con la risposta n. 494 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito a quale sia la base imponibile sulla tassazione che si applica al trasferimento di un immobile in cambio della rinuncia all'eredità.
In particolare, il caso in esame riguarda una rinuncia dell’eredità per accettare la proprietà di un immobile. L’istante ha domandato all’Agenzia delle Entrate se per tale trasferimento possa applicarsi il regime di tassazione del cosiddetto prezzo valore, che è previsto dal comma 497 art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Nel ricordare la legge n. 266 del 2005, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, “con riferimento all’obbligo per le parti di indicare il corrispettivo pattuito secondo quanto richiesto dall’articolo 1 comma 479 della legge n. 266 del 2005, nelle ipotesi in cui il corrispettivo pattuito non è costituito da denaro, la risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007 ha precisato che anche caso di permuta è possibile applicare la disciplina del prezzo valere”.
Evidenziando come sia stato chiarito che “con il contratto di permuta si realizza una cessione a fronte di corrispettivo che non è costituito da denaro ma da cose o diritti. In queste ipotesi come adempimento fiscalmente rilevante da porre in essere ai fini dell’applicabilità della disciplina del prezzo valore sarà necessario indicare in atto l’eventuale conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto affermando che nel caso in esame si può applicare il regime di tassazione del prezzo valore, “a condizione che nell’atto sia indicato il valore attribuito al bene da trasferire al fine di soddisfare quanto richiesto dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativamente all’‘obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito’”.
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