Obbligo anche per il condomino che non richiede il servizio
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Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue
Quanto è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Ue GTRES

Con la sentenza sulle cause riunite C-708/17 e C-725/17, la Corte di Giustizia Ue è intervenuta in merito al pagamento del riscaldamento condominiale. Vediamo quanto spiegato.

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che non va contro le norme europee il fatto che i proprietari di un appartamento in condominio, “allacciato a una rete di teledistribuzione del calore”, debbano contribuire ai costi relativi al consumo dell’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, anche se non hanno richiesto il servizio di fornitura del riscaldamento.

Questo sebbene il condomino sia un consumatore e quindi tutelato contro le pratiche commerciali sleali. Secondo quanto previsto, al consumatore non spetta il pagamento “in caso di fornitura non richiesta di un bene, di acqua, di gas, di elettricità, di teleriscaldamento o di contenuti digitali”.

Diverso è il caso della fornitura del riscaldamento in un immobile in condominio. In questa situazione, infatti, in base a quanto stabilito dall’ordinamento nazionale in materia di condominio, c’è una richiesta presentata per conto di tutti i condomini. Ma se ci sono condomini che non hanno preso parte alla richiesta o che si sono opposti, cosa accade in relazione all’obbligo di pagamento del riscaldamento condominiale?

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, che ha esaminato il caso, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue, pronunciandosi in una controversia relativa agli obblighi di pagamento in seguito a una decisione dell’assemblea condominiale, “ogni singolo partecipante consente ad assoggettarsi a tutte le disposizioni dell’atto che disciplina il condominio nonché a tutte le decisioni adottate dall’assemblea dei condomini dell’immobile medesimo”.

Di conseguenza, in base a quanto stabilito, non si va contro la normativa europea se si prevede che “i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato a una rete di teledistribuzione del calore” contribuiscano “ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile”, questo anche se non hanno fatto una richiesta individuale di fornitura del riscaldamento.

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